Le regole sul pagamento della seconda rata ovvero del saldo Imu e Tasi 2019 sono chiare. In assenza di variazioni, entro lunedì 16 dicembre, si versa una cifra uguale all’acconto. Prima di recarsi alla cassa con il modello debitamente compilato, occorre verificare le aliquote sul portale del dipartimento delle Finanze. Le prime case non pagano né Imu né Tasi, a eccezione delle abitazioni di lusso rientranti nelle categorie catastali A1, A8, A9.

Pagano Imu e Tasi in base alle aliquote stabilite dai comuni per gli altri fabbricati i possessori di seconde case. Non scatta la soggettività passiva per l’inquilino, trattandosi di immobile nell’esclusiva disponibilità del proprietario.

Anche gli intestatari di case affittate pagano l’Imu in base all’apposita aliquota stabilita dal Comune. Per la Tasi occorre invece considerare la quota a carico del proprietario decisa dall’ente, in assenza pagano il 90%. Pagano la Tasi in base alla quota decisa dal Comune (in assenza pagano il 10%), sempre che non si tratti di abitazione principale del detentore.

La scadenza per la seconda rata è fissata il 16 dicembre

Si versa Imu e Tasi anche sui capannoni in base alle aliquote stabilite dai comuni. Se l’immobile è in locazione, la Tasi è dovuta dal conduttore nella percentuale stabilita dal Comune. Box, cantine, garage non pagano Imu e Tasi se sono pertinenze dell’abitazione principale e rientrano nei limiti di legge ovvero un C2, un C6, un C7. Per le pertinenze eccedenti si applicano le aliquote ordinarie previste per gli altri fabbricati. Pagano Imu e Tasi i negozi in base alle aliquote stabilite dai comuni.

Se l’immobile è in locazione, la Tasi è dovuta dal conduttore nella percentuale stabilita dal Comune. I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da Iap sono esenti da Imu e Tasi. Gli altri terreni, come quelli dati in affitto sono soggetti a Imu, ma sono fuori dal campo di imposizione della Tasi. I terreni agricoli sono esclusi dal campo di applicazione della Tasi. Si versa Imu e Tasi sulle aree edificabili in base alle aliquote stabilite dai comuni. Le aree fabbricabili sono soggette a Tasi, quindi in caso di locazione delle stesse il detentore è tenuto a corrispondere il tributo.

Per quanto riguarda i codici tributo, necessari per effettuare il versamento della somma richiesta, quelli per il pagamento della Tasi da indicare nel modello F24 sono 3958 su abitazione principale e pertinenze, 3959 su fabbricati rurali strumentali, 3960 su aree fabbricabili, 3961 su altri fabbricati. Quelli per il versamento dell’Imu sono 3912 per abitazione principale e pertinenze (solo categorie catastali A1, A8 e A9), 3914 per terreni, 3916 per aree fabbricabili, 3918 per altri fabbricati, 3925 per immobili a uso produttivo, gruppo catastale D, allo Stato, 3930 per immobili a uso produttivo, gruppo catastale D, al Comune.

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