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Il 2026 conferma la presenza del regime forfettario quale scelta privilegiata per chi intende avviare una nuova attività imprenditoriale o professionale con un’imposta sostitutiva ridotta. Si tratta di un meccanismo pensato per startup, autonomi e microimprese che soddisfino specifici requisiti di legge. L’aliquota agevolata al 5% si applica in maniera temporanea, offrendo vantaggi fiscali sostanziali nei primi anni. A livello normativo, la Legge di Bilancio 2026 ribadisce una soglia di ricavi fino a 85.000 euro, mantenendo alcune condizioni chiave per l’adesione e la permanenza in questo regime, tra cui limiti su spese per personale e criteri stringenti di novità dell’attività. Adottare questa opzione significa scegliere un modello semplice, orientato al sostegno delle nuove iniziative e mirato alla semplificazione delle procedure amministrative.

Cos’è il regime forfettario al 5%: funzionamento e vantaggi per le start-up

Con il regime forfettario al 5%, introdotto dalla Legge n. 190/2014, le start-up e le nuove iniziative imprenditoriali possono beneficiare di una flat tax sui redditi generati nei primi cinque anni di attività. L’applicazione consiste nell’adozione di un’imposta unica, sostitutiva delle imposte tradizionali come IRPEF, addizionali regionali/comunali e IRAP, pari al 5% della base imponibile calcolata secondo i parametri forfettari previsti.

La struttura semplificata del regime esonera il soggetto da adempimenti complessi legati all’IVA, dichiarazioni periodiche e registrazioni contabili ordinarie. Per le startup, ciò rappresenta:

  • Un abbattimento del carico fiscale iniziale
  • Riduzione della burocrazia contabile
  • Maggiore liquidità da reinvestire
  • Un accesso agevolato alla fiscalità per sperimentare innovazione o per passaggi da forme di lavoro dipendente alla libera professione

L’aliquota ridotta si applica esclusivamente per i primi cinque periodi d’imposta dalla data di apertura dell’attività. Terminata questa fase, l’imposizione passa automaticamente al 15% se permangono i requisiti generali.

Requisiti per accedere al regime forfettario 5% nel 2026

L’accesso all’aliquota agevolata non è automatico per tutti i nuovi professionisti o imprenditori. È necessario possedere una serie di requisiti previsti dalla legislazione vigente:

  • Nuova attività: Non aver svolto attività d’impresa, arte o professione precedentemente nei tre anni che precedono l’apertura. Fa eccezione il praticantato obbligatorio in professioni regolamentate.
  • Non prosecuzione di attività identica o analoga: L’attività non deve essere mera prosecuzione di precedenti lavori autonomi o dipendenti, salvo casi di obbligo normativo (es. tirocinio).
  • Assenza di subentro o continuità: È esclusa la prosecuzione di un’attività precedente esercitata da altro soggetto nei tre anni precedenti, tranne che per successione ereditaria.
  • Persona fisica individuale: Il regime è riservato a chi opera in proprio, sono escluse società e associazioni.
  • Ricavi e compensi: Nel 2026 il tetto di incassi permane a 85.000 euro annui, conteggiati secondo il criterio di cassa.
  • Limite di spese personale: Spese per lavoro dipendente, collaborazioni e lavoro accessorio non devono eccedere 20.000 euro lordi annui.

Ulteriori condizioni da rispettare:

  • Non avere partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o SRL trasparenti
  • Non controllare, direttamente o indirettamente, società svolgenti attività economiche riconducibili a quella personale
  • Non aver conseguito nel 2025 redditi da lavoro dipendente/pensione eccedenti 35.000 euro

L’adesione al regime al 5% deve avvenire contestualmente all’apertura della partita IVA, senza aver applicato regimi ordinari pregressi, per mantenere la “novità” richiesta dalla normativa (art. 1, commi 54-89 della Legge 190/2014; interpello Agenzia delle Entrate n. 226/2024).

Chi può e chi non può richiedere la partita IVA forfettaria agevolata

L’opportunità della partita IVA con aliquota ridotta è aperta a persone fisiche che rispettano tutti i criteri sopra elencati. Esclusi in partenza coloro che:

  • Adottano regimi IVA speciali, o ricadono ancora in altre forme forfettarie
  • Risultano non residenti fiscalmente in Italia, a meno che producano almeno il 75% del reddito qui e risiedano in Paesi UE/SEE che permettono scambi informativi adeguati
  • Esercitino in via prevalente attività di cessione di immobili, terreni edificabili o veicoli nuovi
  • Abbiano partecipazioni in società o associazioni riconducibili direttamente o indirettamente all’attività individuale
  • Superino congiuntamente i limiti di ricavi, spese per lavoro dipendente, oppure abbiano percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati oltre soglia nell’anno precedente
  • Puntano a proseguire, anche con forma differente, attività analoghe svolte in precedenza come dipendenti o autonomi (a esclusione di casi di praticantato obbligatorio)

Non sono ammessi a questa agevolazione coloro che nella fase iniziale scelgono altri regimi fiscali e passano al forfettario successivamente. La legge considera questo come prosecuzione di attività, anche se l’inquadramento fiscale ufficiale muta. È determinante la sostanza economica, non solo il tipo di partita IVA o la variazione della clientela.

Limiti e cause di esclusione dal regime forfettario al 5%

I limiti strutturali sono rigorosi e la perdita di uno solo determina la decadenza immediata dall’agevolazione:

  • Ricavi/compensi annui oltre 85.000 euro: il superamento di questo ammontare comporta il passaggio automatico alla tassazione ordinaria dal periodo successivo;
  • Spese per personale (lavoro dipendente, collaboratori, accessorio) totali che superano i 20.000 euro;
  • Partecipazione a società o controllo diretto/indiretto di imprese correlate all’attività individuale;
  • Uso di regimi IVA speciali, o svolgimento prevalente di attività escluse (ad esempio cessioni immobiliari o veicoli nuovi);
  • Redditi da lavoro dipendente/pensione/assimilati superiori a 35.000 euro al lordo di oneri deducibili, se non è cessato il rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente;
  • Residenza fiscale extra UE/SEE o in Paesi senza scambio di informazioni adeguato (salvo eccezioni per attività svolte quasi integralmente in Italia).

Altre cause ostative rilevanti includono la prosecuzione economica di attività svolte in precedenza, anche solo cambiando inquadramento fiscale o forma giuridica, la titolarità di quote in associazioni professionali o Società trasparenti, o il subentro in attività analoghe, tranne le successioni ereditarie. La continuità nell’applicazione del regime è essenziale: una volta persa, la riduzione al 5% non è più recuperabile.

Come si calcolano tasse e costi della partita IVA forfettaria al 5%

La determinazione del carico fiscale e degli oneri accessori segue procedure proprie:

  • Si parte dai ricavi o compensi annuali incassati (criterio di cassa)
  • L’importo viene ridotto tramite applicazione del coefficiente di redditività collegato al proprio codice ATECO (percentuali variabili in funzione dell’attività, fra il 40% e l’86%)
  • Dalla base imponibile così ottenuta si sottraggono i contributi previdenziali versati (INPS gestione separata o commercianti/artigiani; per questi ultimi sono previsti contributi minimi obbligatori indipendentemente dal reddito raggiunto)
  • Si applica infine il 5% di imposta sostitutiva sull’importo rimanente. La tabella seguente ne semplifica la comprensione:
Fatturato annuoCoefficienteReddito imponibileContributi INPSImposta sost. 5%*
30.000 €78%23.400 €5.000 €920 €
50.000 €67%33.500 €7.000 €1.325 €

*Esempio indicativo. Dopo cinque anni l’imposta passa al 15% se si mantengono i requisiti.

  • Si aggiungono i contributi minimi INPS obbligatori per artigiani o commercianti (oltre i 4.500 euro annui circa)
  • Altri costi: imposta di bollo di 2 euro sulle fatture sopra i 77,47 euro, diritto camerale annuale (intorno ai 120 euro per ditte individuali) e possibili spese accessorie quali software di fatturazione e PEC

Non sono deducibili i costi reali sostenuti, poiché la determinazione dell’imponibile avviene in modalità forfettaria tramite coefficienti ATECO. La semplicità del modello agevola la gestione amministrativa ma non favorisce chi sostiene molte spese operative.

Procedura e istruzioni per presentare domanda di accesso al regime forfettario 5%

Per start-up e nuovi autonomi, l’iter per ottenere la fiscalità ridotta risulta diretto:

  • Compilare il modello AA9/12 dell’Agenzia delle Entrate, indicando chiaramente la volontà di aderire al regime forfettario. Il modello deve essere presentato entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
  • Se la posizione prevede anche il versamento di contributi previdenziali, occorre iscriversi all’INPS (o ad altra cassa dedicata in base alla categoria), valutando attentamente la gestione di appartenenza.
  • Scegliere un codice ATECO che identifichi la natura e la tipologia dell’attività da intraprendere (la scelta impatta sul coefficiente di redditività applicato e quindi sul calcolo della base imponibile).
  • Mantenere tracciabilità e separazione dell’attività, specie in situazioni di rapporti misti o contratti part-time, aggiornandosi sulle novità normative come la legge 203/2024.

Già dalla fase di domanda è necessaria l’assenza di cause di esclusione e va dichiarata la non prosecuzione di identiche o analoghe attività, nonché il rispetto dei limiti economici imposti.

Per tutta la durata del quinquennio agevolato, ogni variazione va prontamente comunicata e documentata, onde evitare il rischio di perdere l’aliquota più vantaggiosa. L’assistenza di professionisti del settore può costituire un valido supporto per una corretta gestione burocratica e fiscale, garantendo piena aderenza alle regole e alle novità legislative periodiche.

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