Imu e Tasi tornano anche quest’anno e c’è una data da segnare sul calendario: 17 giugno 2019. A pagare sono chiamati i titolari di una casa diversa dalla prima, a meno che non sia inquadrata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ovvero immobili di lusso, ville e castelli. Portafogli chiuso per i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale ed equiparati, come immobili posseduti dai dipendenti del comparto sicurezza, alloggi sociali, possessori di terreni agricoli.

Non ci sono differenze tra piccole e grandi città e sono perciò inclusi anche i grandi capoluoghi, come Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Firenze, Genova.

Imu e Tasi 2019: calcolo online

L’acconto Imu va versato applicando le aliquote decise dai Comuni per l’anno 2018. Quindi, se non è cambiato niente nel proprio patrimonio immobiliare nel corso del 2018, basta versare il 50% di quanto pagato complessivamente l’anno scorso come acconto e saldo. Per gli immobili a uso produttivo si devono considerare sia la quota destinata al Comune sia quella di competenza dello Stato. Il consiglio è di consultare con attenzione le singole decisioni delle amministrazioni comunali.

Entro il 16 dicembre 2019 va poi versata la seconda rata. L’Imu si applica sulla componente immobiliare del patrimonio e accorpa l’imposta sul reddito delle persone fisiche, le relative addizionali dovuti in relazione ai redditi fondiari su beni non locati e la vecchia imposta comunale sugli immobili.

Una quota Tasi compresa tra il 10 e il 30% per le seconde case è a carico dell’inquilino. Per gli immobili concessi in uso gratuito tra parenti in linea retta di primo grado ovvero tra genitori e figli, la base imponibile Imu e Tasi è ridotta del 50%, ma per avere diritto all’agevolazione sono previsti rigidi requisiti. Per le abitazioni affittate a canone concordato è prevista sia per l’Imu sia per la Tasi una riduzione del 25% della base imponibile.

Il versamento va effettuato con il modello F24 da presentare a uno sportello bancario o postale se l’importo da versare è inferiore a 1.000 euro, altrimenti occorre procedere per via telematica. L’alternativa è il classico bollettino postale.

I codici tributo Imu sono 3912 per abitazione principale e pertinenze (evidentemente solo categorie catastali A1, A8 e A9); 3914 per terreni; 3916 per aree fabbricabili; 3918 per altri fabbricati; 3925 per immobili a uso produttivo, gruppo catastale D, allo Stato; 3930 per immobili a uso produttivo, gruppo catastale D, al Comune. Quelli Tasi sono 3958 su abitazione principale e pertinenze; 3959 su fabbricati rurali strumentali, 3960 su aree fabbricabili, 3961 su altri fabbricati.

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