Va in scadenza mercoledì 27 dicembre 2017 l’acconto Iva al cui pagamento sono chiamati tutti contribuenti Iva. Le modalità di calcolo sono tre. C’è il metodo storico con cui viene individuato l’importo dell’acconto calcolando l’88% del versamento eseguito per l’ultimo periodo di liquidazione dell’anno precedente. C’è il metodo previsionale con cui l’importo dell’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di eseguire fino al 31 dicembre dell’anno in corso. C’è il metodo effettivo-analitico con cui si considera l’imposta relativa alle operazioni effettuate fino al 20 dicembre dell’anno corrente.
Chi è chiamato a pagare?
Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti Iva tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, come gli agricoltori esonerati e chi ha aderito al regime per le nuove iniziative produttive; e gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini Iva, come i comuni che gestiscono l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore. Previsto l’esonero, fra gli altri, per coloro per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro e per chi è alle prese con le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali.
Come pagare
Per il pagamento occorre utilizzare il modello F24 in modalità esclusivamente telematica. Viene data la possibilità di compensare l’importo dovuto a titolo d’acconto con crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità. A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1%. L’acconto versato deve essere sottratto all’Iva da versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili), in sede di dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali) o da quanto dovuto per la liquidazione del quarto trimestre (per i contribuenti trimestrali speciali).
Codici tributo
I codici tributo da utilizzare sono 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per quelli trimestrali. Attenzione a non sbagliare i calcoli della somma da corrispondere. In questo caso è infatti prevista una sanzione fino al 30% della somma non versata. Ma c’è la possibilità del ravvedimento operoso per pagare meno. Con quello sprint la penalità da versare è dell’1,5% dell’imposta non versata se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza, dell’1,67% dell’imposta non versata se avviene entro il primo giorno lavorativo successivo al novantesimo giorno dalla scadenza.