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L’European Accessibility Act è quella classica norma che, letta di sfuggita, sembra una direttiva tecnica per addetti ai lavori e, invece, se la si scava fino in fondo, si rivela essere un cambio di paradigma per tutto ciò che è digitale in Europa. Non è una legge per sistemare i siti della PA, non è un’aggiunta cosmetica alle WCAG, non è un vezzo del legislatore: è l’atto con cui l’Unione Europea dice alle imprese che vendono, erogano o fanno usare servizi online ai cittadini che questi servizi devono poter essere usati anche da chi non vede, da chi non sente, da chi non riesce a usare un mouse, da chi ha una disabilità cognitiva, da chi accede da un terminale pubblico. E stabilisce, in modo molto chiaro, che dal 28 giugno 2025 questa sarà la regola e non più l’eccezione. Per capirlo davvero serve però un testo più lungo, che intrecci la parte giuridica con quella tecnologica e con quella economica, perché è da questo intreccio che nasce la portata reale dell’atto.

Un atto di mercato che parla di diritti

Alla base dell’European Accessibility Act c’è la Direttiva (UE) 2019/882, approvata nel 2019, che ha dato agli Stati membri alcuni anni di tempo per recepirla e alle imprese un tempo ulteriore per adeguarsi. Il legislatore europeo non ha scelto la forma del regolamento, immediatamente applicabile, ma quella della direttiva perché voleva tenere conto delle differenze tra ordinamenti e, nello stesso tempo, fissare una soglia minima comune. Significa che ogni Paese ha potuto decidere come organizzare i controlli, quali autorità coinvolgere, quali sanzioni introdurre, ma non ha potuto sottrarsi al principio cardine: i prodotti e i servizi digitali rivolti ai consumatori devono essere accessibili.

Questo è un punto che spesso sfugge quando se ne parla solo in termini di inclusione. L’EAA nasce anche per ridurre una frammentazione normativa che stava diventando pesante: alcuni Paesi avevano già norme avanzate sull’accessibilità dei servizi privati, altri ne avevano solo per la PA, altri ancora avevano linee guida non vincolanti. Il risultato era che un’azienda che voleva vendere lo stesso e-commerce in tutta Europa doveva inseguire 27 standard diversi. Con l’EAA l’Unione dice: c’è una base minima di requisiti comuni che vale ovunque, poi se uno Stato vuole salire oltre quella soglia è libero di farlo.

Il testo è pieno di rinvii a standard come EN 301 549, a concetti come tecnologie assistive, a definizioni di servizio di e-commerce o terminali self-service, ma il cuore rimane sociale: nessuno deve essere escluso dall’accesso a servizi che ormai sono diventati strumentali alla vita quotidiana. Se per comprare un biglietto, rinnovare un abbonamento, fare un pagamento, leggere un e-book, aprire un conto online, guardare un contenuto informativo devo passare da un’interfaccia digitale, quella interfaccia deve essere progettata anche per chi non usa il web standard. Questo è il salto: non si chiede alle persone con disabilità di adattarsi alla tecnologia, si chiede alla tecnologia di adattarsi alle persone.

La data del 28 giugno 2025 e la logica del doppio binario

La scadenza più citata è quella del 28 giugno 2025 perché è la data da cui i nuovi prodotti e i nuovi servizi che rientrano nell’ambito dell’EAA dovranno essere conformi. Il che significa che da quel giorno un nuovo sito di vendita biglietti di un’azienda di trasporto, una nuova app bancaria rivolta al pubblico, un nuovo portale di e-commerce, una nuova piattaforma di prenotazione, se rivolti ai consumatori nell’UE, dovranno essere progettati secondo i requisiti di accessibilità. Non è una raccomandazione, è una condizione per stare sul mercato.

Per evitare un impatto industriale ingestibile, il legislatore europeo ha previsto un periodo transitorio. Tutti i prodotti e servizi già disponibili prima del 28 giugno 2025 potranno restare sul mercato fino al 28 giugno 2030 anche se non pienamente conformi, purché non subiscano modifiche sostanziali. Questa è una clausola di buon senso: rifare da zero tutte le app bancarie, tutti i portali dei trasporti, tutti i sistemi di ticketing contemporaneamente sarebbe improponibile. Con il tempo aggiuntivo si dà alle aziende la possibilità di pianificare roadmap, migrazioni, audit di accessibilità e formazione interna.

C’è poi una parte più tecnica che riguarda i terminali self-service già installati (bancomat, POS evoluti, macchine di bigliettazione, chioschi informativi, check-in aeroportuali). Per questi la direttiva prevede un orizzonte ancora più lungo, fino a vent’anni di vita utile, perché sostituire fisicamente tutti i terminali sparsi in stazioni, aeroporti, uffici pubblici e filiali bancarie avrebbe un costo enorme. La regola è: ciò che installi dopo il 2025 lo installi conforme; ciò che c’era prima lo porti a fine ciclo e poi lo sostituisci con un terminale accessibile.

Cosa rientra nell’obbligo

Quando si legge l’elenco dei servizi coperti, si capisce che l’UE ha scelto di concentrare l’attenzione su ciò che il cittadino usa di più: servizi di e-commerce, servizi bancari al dettaglio, servizi di trasporto passeggeri, servizi media e audiovisivi quando prevedono interfacce di accesso, servizi di comunicazione elettronica. In pratica, tutto ciò che implica un’interazione su schermo per ottenere un servizio di mercato rientra nell’ambito dell’EAA. Se un sito ti permette di concludere un contratto a distanza, se un’app ti permette di fare operazioni sul conto, se una piattaforma ti permette di acquistare o di avere informazioni di viaggio, quella piattaforma deve essere accessibile.

L’atto non si ferma ai servizi, ma comprende i prodotti che servono per usare quei servizi. Parliamo di computer e sistemi operativi messi in vendita al pubblico, di lettori di e-book, di smartphone predisposti per l’uso di servizi di comunicazione elettronica, di terminali per biglietteria e check-in, di attrezzature per l’accesso ai servizi audiovisivi. L’idea è che non ha senso rendere accessibile il software se l’hardware con cui lo uso non è a sua volta dotato di funzionalità di accessibilità, come sintesi vocale, ingrandimento, gestione dei contrasti, supporto alle periferiche assistive.

La direttiva, però, non è cieca davanti alle microimprese. Alcune di esse, sotto certe soglie di personale e di fatturato, possono essere esentate dagli obblighi legati ai servizi, perché per un’attività piccolissima implementare tutte le funzionalità richieste potrebbe essere eccessivo. Questo non significa che non sia consigliabile farlo lo stesso, perché l’accessibilità è un vantaggio competitivo, ma significa che il legislatore ha previsto un cuscinetto per non schiacciare i più piccoli. Per chi opera su larga scala, invece, non ci sono scuse: l’obbligo c’è e andrà rispettato.

Gli standard tecnici e il modello POUR

Il primo asse è quello della percepibilità. Un contenuto è percepibile se può essere fruito con modalità alternative: testo che descrive le immagini, sottotitoli sincronizzati per i video, audiodescrizioni per i contenuti visivi importanti, trascrizioni per i podcast, indicazioni chiare dei campi compilabili nei form. In un e-commerce questo si traduce in immagini dei prodotti con testo alternativo, prezzo e disponibilità leggibili dallo screen reader, messaggi di errore dei form espressi in forma testuale e non solo cromatica. Il cittadino cieco o ipovedente deve poter arrivare allo stesso risultato del cittadino vedente.

Il secondo asse è quello dell’operabilità. Un sito o un’app sono operabili se possono essere usati da tastiera, se l’ordine del focus è logico, se i componenti interattivi sono ben identificati, se non ci sono trappole di tastiera, se l’utente ha il tempo di completare le operazioni. Questo riguarda in modo particolare i servizi bancari e di pagamento, dove spesso ci sono scadenze, sessioni che scadono, OTP da inserire: se il sistema scade troppo velocemente o se il campo OTP non è etichettato correttamente, una persona con disabilità può non riuscire a completare l’operazione.

I due elementi finali sono la comprensibilità e la robustezza. Comprensibile vuol dire che l’interfaccia parla chiaro, non cambia stile a metà, non ha link ambigui, segnala gli errori con frasi comprensibili anche a chi ha difficoltà cognitive. Robusto vuol dire che il codice è conforme alle specifiche e quindi potrà essere interpretato dalle tecnologie assistive attuali e future. Qui entrano in gioco standard come l’EN 301 549 e le WCAG 2.1, che sono la base tecnica di riferimento: chi le segue è sulla strada della conformità EAA.

L’attuazione nazionale e il caso italiano

L’Italia ha scelto di recepire l’atto europeo con un decreto che entra in continuità con la stagione iniziata con la Legge Stanca e proseguita con il Codice dell’Amministrazione Digitale e con il recepimento della Direttiva Web per i siti e le app della PA. Questo significa che il nostro ordinamento, che già chiedeva alla pubblica amministrazione di essere accessibile, adesso estende lo sguardo al settore privato quando fornisce servizi al pubblico. È un salto non solo giuridico ma culturale, perché l’accessibilità smette di essere una cosa da siti dei Comuni e diventa una cosa da e-commerce, da banche, da trasporti, da utility.

Il recepimento italiano prevede sanzioni per chi non si adegua, con importi che possono arrivare fino a diverse decine di migliaia di euro e con la possibilità per l’autorità competente di intimare l’adeguamento. Non è quindi un adempimento facoltativo né un lo faccio se ho tempo. È un requisito che andrà rendicontato, documentato, verificato, anche perché la direttiva richiede che gli operatori economici redigano dichiarazioni di accessibilità o di conformità da mettere a disposizione degli utenti.

Sarà fisiologico che tra il 2025 e il 2030 ci sia un periodo di assestamento. Le grandi realtà partiranno prima, magari perché hanno uffici UX/UI già strutturati o perché hanno già percorsi di design system accessibile. Le realtà medie dovranno appoggiarsi a consulenti, fare audit dei loro siti, rifare PDF, cambiare player video, aggiornare le app mobile. Le più piccole, se ricadono nelle esenzioni, potranno adeguarsi più lentamente. L’importante è che sia chiaro il messaggio: le interfacce che escludono non sono più ammissibili.

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