Il cliente che si accorge di un pagamento non autorizzato o di importo diverso da quello stabilito può chiedere un rimborso al proprio intermediario. La contestazione dell’operazione deve essere effettuata prima possibile e comunque entro 13 mesi dalla data del pagamento, secondo quanto indicato dal contratto con la banca.
Anche se sono concessi 13 mesi di tempo per chiedere il rimborso, il cliente deve avvisare del furto, smarrimento o dell’operazione non autorizzata non appena ne viene a conoscenza. Una comunicazione tempestiva impedisce ulteriori pagamenti da parte dei truffatori e dimostra la diligenza del cliente.
Come richiedere un rimborso per i pagamenti elettronici
Se il cliente si è comportato con attenzione, seguendo le regole del contratto, ha diritto al rimborso delle somme eventualmente sottratte ma gli sarà trattenuta una franchigia di 50 euro sui pagamenti effettuati prima della denuncia di furto o smarrimento. Segnalare con ritardo il furto o lo smarrimento dello strumento può comportare, nei casi più gravi, che non si abbia diritto ad alcun rimborso.
Una volta ricevuta la contestazione dell’operazione, l’intermediario deve restituire le somme al cliente nel tempo massimo di un giorno. Può comunque recuperare il rimborso se accerta che il cliente non ne aveva diritto. C’è un caso in cui il cliente è sempre rimborsato, a meno che non sia dimostrata la sua frode: quando l’operazione di pagamento viene effettuata senza l’uso dell’autenticazione forte. A ogni modo, il quadro è il seguente:
- Carta di pagamento: emittente della carta
- Bonifico: intermediario presso cui si detiene il conto
- Addebito diretto: intermediario presso cui si detiene il conto
- Portafoglio elettronico (e-wallet): emittente dello strumento memorizzato nel portafoglio elettronico
- Bonifico tramite circuito chiuso: intermediario che gestisce il circuito chiuso
- Bonifico tramite servizio di disposizione di ordini di pagamento (PIS): intermediario presso cui si detiene il conto
In aggiunta a quanto previsto dalla legge, il cliente titolare di una carta di pagamento può beneficiare, se previsto dal circuito, di una tutela aggiuntiva (il chargeback, in italiano, rimborso) grazie alla quale può richiedere il rimborso di un pagamento anche per contestazioni riguardanti la prestazione del venditore, ad esempio per mancata consegna di prodotti o per vizi.
Il chargeback è uno strumento di tutela contrattuale che non deve però essere confuso con i rimedi previsti per legge in caso di pagamenti non autorizzati e descritti nel paragrafo precedente: per il chargeback valgono le condizioni e i tempi previsti dalle regole del circuito di pagamento, non quelle stabiliti dalla legge.