La conciliazione paritetica è un metodo per risolvere le controversie, senza ricorrere al giudice, che consente ai soggetti coinvolti – consumatore e azienda, tramite i propri rappresentanti – di confrontarsi al fine di trovare una soluzione condivisa e soddisfacente per entrambi, in tempi rapidi e in maniera economica, evitando il ricorso in giudizio. La conciliazione paritetica fa parte delle Adr.
La sigla sta per Alternative Dispute Resolution (risoluzione alternativa delle controversie) e contraddistingue le procedure che si attivano per risolvere le controversie tra consumatori e imprese su contratti di vendita di beni e servizi. Il provvedimento che ha introdotto in Italia la nuova disciplina delle procedure Adr è il decreto legislativo numero 130 del 6 agosto 2015 che ha recepito la direttiva europea 11 del 2013 in materia di tutela dei consumatori.
Come funziona la conciliazione paritetica tra aziende e consumatori
La procedura della conciliazione paritetica è disciplinata da un protocollo d’intesa tra associazione dei consumatori e azienda, e da un apposito regolamento di conciliazione che disciplina le modalità pratiche di svolgimento della procedura in tutte le sue fasi.
Sarà poi una commissione di conciliazione, composta da un rappresentante per il consumatore e uno per l’azienda, a gestire la procedura conciliativa, coadiuvata da un’apposita segreteria per la gestione delle pratiche. I conciliatori sono figure professionali che partecipano alla mediazione.
Sono inseriti in un apposito elenco al quale si accede tramite specifici corsi di formazione. Per poter accedere alla conciliazione, è necessario che il consumatore abbia già presentato un reclamo all’azienda – direttamente o tramite un’associazione dei consumatori – al quale o non viene data risposta entro un dato termine, o la stessa risposta non viene considerata soddisfacente.
In questi casi, il consumatore può presentare formalmente una domanda di conciliazione all’associazione dei consumatori, la quale, verificate le condizioni di ammissibilità, svolge una prima analisi del caso. A questo punto la commissione di conciliazione formalizza la procedura e fa partire il tentativo di conciliazione. Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, la commissione di conciliazione sottoscrive un verbale di conciliazione che ha l’efficacia di accordo transattivo ex articolo 1965 del Codice civile.
Se il tentativo di conciliazione fallisce, viene invece redatto un verbale di mancato accordo. La procedura di conciliazione paritetica è gratuita, e non comporta oneri per il consumatore, fatta salva l’eventuale iscrizione all’associazione dei consumatori cui si conferisce mandato.