Adesso è arrivata anche la sentenza da cui non si scappa: il Fisco ha cinque anni di tempo per in incassare quanto dovuto. Al termine del lustro, i crediti non riscossi vanno in prescrizione. A mettere nero su bianco questo concetto ci ha pensato la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un caso di debiti con Equitalia che sta facendo discutere a suon di tweet e condivisioni su Facebook. Come si legge nel testo dell’ordinanza, “deve ritenersi prescritto il diritto, azionato ben oltre il termine di prescrizione quinquennale per esso previsto” poiché – nel caso in esame dei giudici – “nessun accertamento giudiziale definitivo tra la notifica della cartella di pagamento e la relativa iscrizione al ruolo avvenuta in data 23 novembre 1999, per i crediti del 1996, e l’avviso di mora notificato il 18 marzo 2009 e oggetto del presente ricorso”.

Perché questa nuova ordinanza è importante

Il principio stabilito dagli Ermellini, come fa notare lo Sportello dei diritti, si applica con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative. Di conseguenza per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione non consente di fare applicazione delle norme in vigore, tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Provando a sintetizzare, vediamo che

  • per i contributi Inps di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, i tempi di prescrizione sono pari a 10 anni se anteriori al primo gennaio 1996; 5 anni se successivi; 10 anni quando il mancato versamento è denunciato dal lavoratore o dai suoi superstiti
  • per i contributi Inps Fondo pensioni lavoratori dipendenti e altre gestioni pensionistiche obbligatorie, sono pari a 10 anni se anteriori al primo gennaio 1996; 5 anni se successivi; 10 anni quando il mancato versamento è denunciato dal lavoratore o dai suoi superstiti
  • per i contributi Inps dovuti da artigiani, esercenti attività commerciali e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, sono pari a 5 anni
  • per i contributi Inail, sono pari a 10 anni se anteriori al primo gennaio 1996; 5 anni se successivi
  • per Irpef, Irap, Iva, sono pari a 10 anni
  • per Imu, Ici, Tarsu, Tasi, Tosap, sono pari a 5 anni
  • per le multe per violazione del Codice della strada, sono pari a 5 anni
  • per il bollo auto, sono pari a 5 anni
  • per il Canone Rai, sono pari a 10 anni
  • per i diritti annuali Camera di Commercio sono pari a 10 anni ovvero 5 anni per le sanzioni per omesso o ritardato pagamento

Nel caso in esame – fa notare lo Sportello – non c’è stato alcun accertamento giudiziale definitivo tra la notifica della cartella di pagamento e la relativa iscrizione a ruolo e l’avviso di mora notificatoe oggetto del ricorso, con la conseguenza che è stato ritenuto totalmente prescritto il diritto, azionato ben oltre i termini di prescrizione quinquennale per esso previsto.

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