C’è tempo fino al 30 settembre per la presentazione della dichiarazione correttiva Unico 2016, da sovrascrivere a quella già inviata. L’invio telematico non comporta l’applicazione di alcuna sanzione. Tuttavia, se emerge un maggior debito, o minor credito, rispetto a quello versato o compensato, occorre procedere al ravvedimento operoso per la differenza. Il tutto mentre non ci sarà alcuna proroga dei termini di scadenza.

Dichiarazione infedele. Con Unico 2016 la soglia viene innalzata a 150mila euro di imposta evasa. L’imponibile non dichiarato è di 3 milioni di euro e non più di 2 milioni. Non si tiene conto della non inerenza, della competenza o della non deducibilità di elementi passivi reali.

Errori valutativo. Oltre alla tolleranza del 10% negli errori valutativi non si deve tener conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati indicati in bilancio ovvero, in altra documentazione rilevante ai fini fiscali.

Scomputo delle perdite. Per il calcolo dell’imposta evasa, con Unico 2016 occorre scomputare le perdite eventualmente conseguite nell’esercizio ovvero quelle pregresse spettanti ed utilizzabili.

Omessa dichiarazione annuale dei redditi e dell’Iva. La soglia di punibilità viene innalzata da 30mila a 50mila euro.

Esclusione della punibilità. La punibilità è esclusa per i reati di dichiarazione infedele e omessa se viene effettuato il ravvedimento prima di un controllo, per l’omessa dichiarazione la presentazione deve avvenire presentata entro il termine della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.

Omessa dichiarazione annuale dei redditi e dell’Iva. La pena viene aumentata: si passa dalla reclusione da 1 a 3 anni alla reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti falsi. Estesa a tutte le dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva e non solo a quelle annuali.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Risponde ora del reato chi commette operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi e di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento, quando, congiuntamente l’imposta evasa è superiore, per ciascuna imposta, a 30mila euro e l’ammontare complessivo degli elementi sottratti ad imposizione, è superiore al 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro.

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