C’è una data da segnare sul calendario ed è quella del 30 settembre, ultimo giorno utile per l’invio tempestivo dei modello Unico 2016, relativo ai redditi dell’anno di imposta 2015. Ed è naturalmente corsa per correggere gli errori nel caso prima del termine di invio, ci si accorge di uno sbaglio nel modello già inviato. Il tutto mentre non ci sarà alcuna proroga dei termini per Unico 2016 al pari dei tempi di presentazione per via telematica del modello 770 2016 in scadenza domani.
Correttiva nei termini. Entro il 30 settembre si può inviare una dichiarazione correttiva dell’Unico 2016, che si sovrascrive a quella già inviata. L’invio non comporta l’applicazione di alcuna sanzione. Tuttavia, se emerge un maggior debito, o minor credito, rispetto a quello versato o compensato, bisogna procedere al ravvedimento operoso per la differenza.
Invio tardivo. È possibile sanare l’omissione inviando la dichiarazione procedendo al ravvedimento entro 90 giorni (il 29 dicembre, per i soggetti con termine 30 settembre). Col codice 8911 va versata la sanzione ridotta, pari a 15 euro (150 euro ridotti a 1/10). Si può beneficiare del ravvedimento anche sugli eventuali importi non versati. Oltre i 90 giorni la dichiarazione è omessa.
Rettifiche a favore. Si può inviare una integrativa. Se la correzione avviene entro il termine di presentazione del modello relativo al periodo successivo si può usare in compensazione il credito che si è generato. Non sono dovute sanzioni. Per la correzione oltre tale termine, si veda l’articolo a destra.
Rettifiche a sfavore. Si può inviare l’integrativa fino al 31 dicembre del quinto anno dopo quello di presentazione della dichiarazione originaria. Sì al ravvedimento delle maggiori imposte, o minor credito (la sanzione va dal 90 al 180%, ma è del 30% se gli errori sono ravvisabili in sede di liquidazione automatizzata).
Rettifica entro 90 giorni. La nuova dichiarazione sostituisce la precedente. È possibile ravvedere la sanzione base (250 euro) fruendo della riduzione a 1/9 attraverso il ravvedimento operoso. Quest’ultimo potrà essere utilizzato anche per ridurre la sanzione (30%) in relazione a eventuali imposte a debito.
Opzioni non esercitata. Si può intervenire correggendo. Se la modifica avviene con integrativa nei 90 giorni bisognerà soltanto versare la sanzione prevista per le tardive, con possibilità del ravvedimento operoso. Oltre tale periodo, secondo le Entrate, non si può procedere.
L’alternativa al rimborso. Si può presentare una dichiarazione integrativa, non oltre 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione. Condizione necessaria è che il rimborso non sia stato già erogato, anche solo in parte.