Scade giovedì 15 settembre 2016 il termine per l’invio del modello 770 2016 e delle certificazioni uniche fuori dal 730 precompilato. Da verificare la corrispondenza fra i dati del prospetto e quelli delle certificazioni. Una volta trascorso il termine del 15 settembre, la dichiarazione può essere trasmessa, avvalendosi del ravvedimento operoso. In questo caso il 770 2016 non sarà considerato omesso se trasmesso entro 90 giorni dalla prorogata scadenza del 15 luglio, ovvero entro il 14 dicembre, con versamento della sanzione ridotta di 25 euro.
La scadenza
Dopo la proroga concessa rispetto alla scadenza ordinaria scadrà giovedì prossimo, 15 settembre, il termine ultimo per la trasmissione in via telematica del modello 770 16, relativo ai redditi del 2015, da parte dei sostituti. Entro la stessa data potranno anche essere inviate senza sanzioni le Certificazioni uniche di lavoratori autonomi non interessanti dal 730 precompilato e non ancora trasmessi.
Il ravvedimento
A partire dal 16 settembre e fino al 14 dicembre 2016, il modello 770 potrà essere validamente trasmesso avvalendosi dello strumento del ravvedimento operoso previo versamento della sanzione di 25 euro.
Omessi versamenti
Potranno essere sanati anche dopo il 15 settembre 2016, e comunque prima che siano stati notificati avvisi di accertamento con il pagamento della sanzione ridotta a 1/7 (entro la presentazione del 770 17 reddito 2016) e a un 1 6 (dopo la scadenza del prossimo 770).
Invio separato
Il modello 770 2016 potrà continuare a essere inviato con due flussi distinti (dipendenti, assimilati e autonomi), anche laddove le Certificazioni uniche degli autonomi siano state trasmesse dopo il 7 marzo 2016, nonostante le indicazioni sibilline delle istruzioni ministeriali.
Visto di conformità
I crediti da 730 e quelli da versamenti in eccesso non fanno scattare l’obbligo di apposizione del visto di conformità previsto in caso di utilizzo dei crediti in compensazione orizzontale.
Come presentarla
La dichiarazione relativa al modello 770 2016 semplificato deve essere presentata esclusivamente per via telematica. Non è quindi consentita la presentazione tramite banche convenzionate o uffici postali, né i soggetti momentaneamente all’estero possono utilizzare il mezzo della raccomandata o altro sistema equivalente. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.