Meta rischia il blocco in Norvegia per la raccolta illecita di dati personali: la decisione del tribunale di Oslo si intreccia con la disputa sulla pubblicitĂ  comportamentale e solleva interrogativi per gli utenti italiani.

Il 28 ottobre 2026 il Tribunale distrettuale di Oslo ha vietato a Meta di introdurre le nuove condizioni commerciali contestate dai media norvegesi. L’ordine, provvisorio, riguarda i termini applicabili agli account professionali su Facebook e Instagram. Per gli utenti italiani la decisione ha portata territoriale norvegese; la vicenda sulla pubblicità comportamentale segue invece un distinto percorso giudiziario e regolatorio.

Che cosa ha bloccato il tribunale di Oslo

La causa è stata avviata dalla Norwegian Media Businesses’ Association (MBL), che rappresenta le imprese editoriali norvegesi, insieme a dieci gruppi del settore. Tra i ricorrenti figurano NRK, TV 2, Schibsted e Amedia. Il ricorso è stato depositato il 26 ottobre 2026: chiedeva una misura cautelare prima dell’entrata in vigore dei nuovi termini, fissata inizialmente al 30 ottobre e poi rinviata al 20 novembre dello stesso anno.

Al centro delle contestazioni c’è il possibile utilizzo, da parte di Meta, di articoli, fotografie e video pubblicati sui siti degli editori, compresi i contenuti protetti da paywall. Secondo le aziende, le clausole permetterebbero alla società di riutilizzare quei materiali nei propri prodotti e anche nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale. I ricorrenti sostengono inoltre che chi gestisce una pagina professionale si troverebbe senza una scelta effettiva: rifiutare le condizioni potrebbe comportare la perdita dell’account o della visibilità sulle piattaforme. La disputa riguarda quindi i contenuti editoriali e il loro riuso.

In Norvegia Meta è tenuta a sospendere l’applicazione delle modifiche fino alla decisione definitiva sulla loro legittimità. Nella valutazione cautelare, il tribunale ha ritenuto plausibile che l’azienda occupi una posizione dominante nel mercato rilevante e che le condizioni possano essere irragionevoli. Meta ha dichiarato che intende consultare il settore e che l’attuazione potrebbe slittare oltre il 20 novembre 2026. La consultazione annunciata si affianca all’ordine del giudice.

La distinta vicenda sulla pubblicitĂ  comportamentale

Un’altra controversia norvegese ha riguardato la raccolta dei dati per la pubblicità personalizzata. Nel 2023 Datatilsynet, l’autorità norvegese per la protezione dei dati, ha vietato temporaneamente a Meta di trattare i dati degli utenti norvegesi per pubblicità comportamentale quando la base giuridica invocata era l’esecuzione del contratto o il legittimo interesse, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e f), del GDPR. Il divieto era limitato alla Norvegia e copriva il periodo dal 4 agosto al 3 novembre 2023, con la possibilità di un adeguamento anticipato. Riguardava la pubblicità fondata sul comportamento degli utenti in assenza di una base giuridica idonea.

Datatilsynet ha poi chiesto un intervento urgente a livello europeo. Il Comitato europeo per la protezione dei dati, che coordina le autorità nazionali, ha adottato una decisione vincolante il 27 ottobre 2023 e ha chiesto all’autorità irlandese competente per Meta di estendere il divieto allo Spazio economico europeo. Il 10 novembre 2023 l’autorità irlandese ha imposto a Meta di non basare la pubblicità comportamentale sul contratto e sul legittimo interesse. Per trattare i dati il GDPR richiede una base giuridica valida; nel caso della profilazione pubblicitaria contestata, il consenso esplicito è diventato il riferimento pratico per conformarsi al divieto.

La decisione europea incide sul modello pubblicitario di Meta, limitando l’uso di profili costruiti attraverso la raccolta e la combinazione di informazioni sul comportamento degli utenti. Il procedimento avviato nel 2026 dai media norvegesi riguarda invece i diritti sui contenuti editoriali e le condizioni imposte alle attività presenti sulle piattaforme. Per la pubblicità comportamentale resta dunque rilevante il quadro sviluppato nel procedimento del 2023.

Che cosa cambia per gli utenti italiani

In Italia l’ingiunzione norvegese lascia invariate le impostazioni pubblicitarie di Facebook e Instagram e circoscrive alla Norvegia la sospensione dei nuovi termini. La causa può comunque incoraggiare iniziative analoghe in altri Paesi e portare all’esame del potere contrattuale di Meta nei rapporti con editori e imprese che dipendono dalle sue piattaforme. Si tratta di possibili ricadute sul dibattito e sull’attività regolatoria europea.

Il Garante per la protezione dei dati personali può occuparsi, nell’ambito delle proprie competenze, dei trattamenti che riguardano gli utenti italiani e collaborare con le altre autorità europee. Nei procedimenti transfrontalieri, tra queste rientra l’autorità irlandese. Per l’Italia, eventuali iniziative sul riuso dei contenuti o sulla pubblicità richiederebbero procedimenti separati; la disciplina della pubblicità comportamentale si colloca nel quadro GDPR già sviluppato a livello europeo. In Norvegia, intanto, resta sospesa l’applicazione dei nuovi termini commerciali.

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