telecamere in casa

Il tema della videosorveglianza domestica è tornato sotto i riflettori del Garante della Privacy, che ha chiarito e aggiornato alcuni principi relativi all’uso delle telecamere in ambito privato. Quando una persona installa una videocamera nella propria abitazione per finalità personali, come la sicurezza o il controllo, il trattamento dei dati non rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati. Ma se nella casa lavorano dipendenti o collaboratori, il datore di lavoro è tenuto a informarli adeguatamente.

In ogni situazione, è comunque necessario evitare il monitoraggio di ambienti in cui possa essere compromessa la dignità della persona. Allo stesso modo, i dati raccolti attraverso dispositivi smart, specialmente se connessi a Internet, devono essere protetti con misure di sicurezza adeguate. Questo è uno degli aspetti centrali che il Garante ha voluto mettere in evidenza.

Videosorveglianza domestica, cosa stabilisce la normativa

Secondo quanto specificato dall’Autorità per la protezione dei dati personali, l’installazione di impianti di videosorveglianza deve rispettare la normativa sulla privacy e tutte le altre disposizioni legislative applicabili. Si fa riferimento, in particolare, alle norme civili e penali riguardanti le interferenze nella vita privata e al divieto di controllo a distanza dei lavoratori.

È stato inoltre ribadito il rispetto del principio di minimizzazione, che impone di limitare al minimo necessario i dati raccolti tramite videocamere. Le riprese, la loro posizione e le modalità di trattamento devono essere scelte con attenzione, garantendo sempre che i dati siano pertinenti, non eccessivi e strettamente collegati alla finalità per cui vengono raccolti. A supporto, il Comitato europeo per la protezione dei dati ha elaborato le Linee guida 3/2019, in cui fornisce indicazioni puntuali sull’uso di dispositivi video nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Installazione, informativa e autorizzazioni, cosa prevede la procedura

Il Garante della Privacy chiarisce che, per l’installazione di un sistema di videosorveglianza privato, non è necessaria un’autorizzazione preventiva. Spetta al titolare del trattamento valutare in autonomia se l’utilizzo delle videocamere sia lecito, proporzionato e rispettoso dei diritti e delle libertà delle persone eventualmente riprese. A seconda della situazione, il titolare deve anche stabilire se sia opportuna una valutazione d’impatto prima di avviare le riprese.

In ogni caso, è obbligatorio informare gli interessati che stanno per entrare in un’area sorvegliata. Questa comunicazione può avvenire anche tramite un cartello ben visibile, che deve indicare chiaramente il titolare del trattamento e le finalità della registrazione. Non è necessario rivelare con esattezza la posizione delle telecamere, ma è essenziale che siano identificabili le zone soggette a sorveglianza e che il contesto risulti trasparente.

Quanto tempo si possono conservare le immagini registrate

La durata della conservazione dei filmati deve essere limitata allo stretto necessario in base alla finalità dichiarata. Secondo le indicazioni del Garante, è compito del titolare definire tempistiche adeguate, tenendo conto del contesto d’uso e dei possibili rischi per la privacy degli individui. Di norma, le finalità di protezione e sicurezza giustificano la raccolta delle immagini, ma i dati dovrebbero essere eliminati entro pochi giorni. L’eliminazione automatica è preferibile, in modo da assicurare un’efficace gestione della privacy.

Più a lungo si conservano i dati, più solida deve essere la motivazione alla base della decisione. È comunque consentito estendere il periodo di conservazione nel caso in cui un’autorità giudiziaria ne faccia richiesta o intervenga un evento specifico che ne giustifichi l’archiviazione prolungata.

Videosorveglianza e condomini, come cambiano le regole

Quando si parla di sistemi di sorveglianza in condominio, il Garante della Privacy ha chiarito che l’installazione delle telecamere richiede una delibera dell’assemblea condominiale, approvata dalla maggioranza dei millesimi dei presenti. Una volta autorizzato, l’impianto deve essere segnalato chiaramente, e le registrazioni video devono essere mantenute solo per un tempo limitato.

Nel contesto condominiale, l’Autorità garante considera ragionevole un periodo di conservazione delle immagini fino a 7 giorni, ritenendo questa tempistica sufficiente per individuare eventuali problemi di sicurezza o danni alle aree comuni.

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