Il decreto RUNTS cambia le modalità di firma della distinta: SPID, CIE e CNS prendono il posto della firma digitale CADES, con regole che ne definiscono l’uso e segnano il passaggio alle nuove procedure.
Dal 15 ottobre 2026 gli enti del Terzo settore possono inviare le pratiche al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) accedendo con SPID, CIE o CNS, senza firmare digitalmente la distinta. La novità è stata introdotta dal decreto direttoriale n. 249 dell’8 ottobre 2026 e riguarda la procedura online di trasmissione.
Che cosa cambia con il decreto RUNTS
Il provvedimento aggiorna gli allegati tecnici A e B del decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, che disciplina le procedure e la gestione del RUNTS. Al centro della modifica c’è la distinta di presentazione della pratica. Per le procedure ammesse, l’utente accede al portale Servizi Lavoro con una delle credenziali previste, compila la pratica e la trasmette direttamente, senza scaricare e firmare la distinta.
La modalità è disponibile dal 15 ottobre 2026 e si applica a tutte le tipologie di pratiche RUNTS, fatti salvi i casi esclusi. Rientrano quindi gli adempimenti degli enti iscritti, comprese le istanze e i depositi gestiti tramite il registro. Il decreto interviene sulla procedura telematica del RUNTS e sulla distinta che accompagna l’invio.
L’accesso alla piattaforma avviene tramite autenticazione. Per inviare una pratica, l’utente deve operare per conto dell’ente secondo le condizioni previste per lo specifico procedimento. Restano quindi rilevanti il profilo di chi accede e le autorizzazioni associate alla pratica.
SPID, CIE e CNS: chi può usarli
La procedura è rivolta agli enti del Terzo settore che presentano pratiche al RUNTS attraverso una persona legittimata a operare, per esempio il rappresentante dell’ente o un delegato abilitato. Contano il profilo dell’utente, le autorizzazioni registrate e il tipo di delega conferita.
Le credenziali ammesse sono SPID, Sistema pubblico di identità digitale; CIE, Carta d’identità elettronica; e CNS, Carta nazionale dei servizi. Una volta entrato nel portale, l’utente abilitato può compilare il modulo, allegare i documenti richiesti e inviare la pratica. La novità riguarda il passaggio della distinta; per la singola istanza restano da seguire gli adempimenti previsti e da allegare la documentazione completa e corretta.
Sono previste due eccezioni. La nuova modalità non si applica alle pratiche presentate dal notaio ai sensi dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore. La firma digitale è richiesta anche quando l’ente ha conferito una delega per la “compilazione e invio previa sottoscrizione del delegante”. In questo caso il delegato prepara la pratica e trasmette la distinta al delegante, che la firma; il delegato carica poi sul portale il file sottoscritto prima di inviare la pratica.
Prima e dopo: il passaggio della distinta
Con la procedura precedente, una volta conclusa la compilazione, il portale generava la distinta da firmare. Il soggetto incaricato doveva scaricare il file, sottoscriverlo in formato CAdES e ricaricarlo, in genere con estensione .p7m. Solo a quel punto poteva completare la trasmissione. Servivano dunque un certificato o uno strumento di firma digitale e la gestione di un file separato.
| Procedura precedente | La distinta veniva scaricata, firmata in CAdES e ricaricata sul portale. |
| Procedura dal 15 ottobre 2026 | Si accede con SPID, CIE o CNS, si completa la pratica e si invia senza firmare la distinta, salvo eccezioni. |
Con il nuovo passaggio si riducono le operazioni tecniche e i documenti intermedi da gestire. Il cambiamento è utile soprattutto agli enti che non dispongono di una procedura interna per firmare e ricaricare file .p7m. Gli eventuali allegati possono avere requisiti di firma propri, da rispettare secondo le regole previste per la pratica.
Dal 15 ottobre 2026 gli enti possono utilizzare la sessione autenticata per le pratiche comprese nella nuova modalità, con un utente abilitato e nel rispetto delle eccezioni previste. Per la gestione della singola pratica e della delega, il riferimento operativo è costituito dagli allegati tecnici A e B del RUNTS nella versione aggiornata e dalla procedura indicata nel portale Servizi Lavoro.










