Non può essere uguale pagare un giorno di ritardo come un anno. Mettersi in regola dopo 24 ore significa che magari c’è una dimenticanza o anche una semplice pigrizia o contrattempo, e le due situazioni non possono affatto essere paragonate. In poche parole il comportamento, per quanto non in regola e da censurare, non può essere sanzionato. Non si tratta del parere di un legale che cerca di difendere le ragioni del suo assistito bensì della Commissione tributaria regionale. Con una precisa sentenza ha messo nero su bianco che se mancano volontà elusiva e danno erariale il contribuente deve essere scusato. In buona sostanza, niente sanzioni per un giorno di ritardo nel pagamento delle tasse.
Tasse: un giorno di ritardo è perdonato
Si tratta allora di una sentenza (la numero 470 del 2018) destinata a fare discutere. Per i giudici un ritardo così trascurabile non provoca alcun danno all’erario, essendo poi determinata unicamente da mera occasionalità. Per la Ctr Toscana non esistono allora le ragioni per cui sia sanzionata una circostanza non sorretta dall’elemento psicologico doloso e rientrante in una mera colpa lievissima, a cui il contribuente ha posto rimedio nel più breve tempo possibile (un giorno, appunto), senza concreto danno erariale. Il sistema tributario – fanno notare i togati – tiene ormai in conto il ravvedimento del contribuente, come testimoniato dalle norme che consentono di ritenere irrilevante il lieve inadempimento.
Cosa prevedono le regole
Attualmente lo strumento per mettersi in regola è quello del ravvedimento. In buona sostanza, prima si paga le tasse dovute e più basse saranno le sanzioni applicate. Il ravvedimento sprint è esercitabile entro il 14esimo giorno dalla scadenza naturale del versamento con una sanzione pari allo 0,1% giornaliero e quindi fino ad un massimo dell’1,4%. Con il ravvedimento breve – per versamenti eseguiti oltre il 14esimo giorno ed entro il 30esimo – la sanzione è pari all’1,5%. Con il ravvedimento intermedio, per versamenti eseguiti oltre il 30esimo giorno ma entro il 90esimo, la sanzione applicabile è pari all’1,67%. Con il ravvedimento lungo, per versamenti eseguiti entro un anno o se prevista la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa, la sanzione applicabile è pari al 3,75%.
Ecco poi il ravvedimento biennale: per versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo o se non è prevista la dichiarazione due anni dall’omissione, la sanzione applicabile è pari al 4,29% e il ravvedimento lunghissimo o ultra biennale: per versamenti eseguiti oltre un anno; la sanzione applicabile è pari al 5,00%. In tutti i casi vanno messo in conto anche gli interessi al tasso legale.