Pugno duro dell’Antitrust nei confronti delle compagnie di assicurazione Generali Italia, Zurich e Allianz perché – è il sospetto – nei contratti proposti sono presenti clausole penalizzanti per i clienti. Il mirino è in particolare puntato su quelle relative all’invalidità permanente derivante da infortuni o malattia. In pratica, non permetterebbero agli eredi dell’assicurato di subentrare nel diritto all’indennizzo nel caso di morte del congiunto per una ragione diversa da quella che ha determinato l’invalidità e prima che la compagnia abbia effettuato i propri accertamenti medici, per i quali si concede tempi lunghi (fino a un anno e mezzo) sui postumi permanenti dell’invalidità.
Da qui la decisione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di avviare nei confronti delle compagnie assicurative Generali Italia, Zurich e Allianz specifiche indagini per verificare l’eventuale vessatorietà delle clausole. E poi c’è l’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che invoca la modifica dei contratti contestati entro 120 giorni. Per quelli già sottoscritti, la richiesta è invece di procedere con la liquidazione per consentire agli eredi di non perdere il diritto all’indennizzo. Insomma una bella grana per il mondo assicurativo e per il rischio di perdere fiducia tra i clienti.
La lettera di Ivass alle compagnie di assicurazioni
A voler vedere chiaro sui contratti di assicurazione infortuni e malattia ovvero le modalità di accertamento dell’invalidità e non trasmissibilità agli eredi del diritto all’indennizzo non è solo l’Antitrust, ma anche l’Ivass. In una missiva indirizzata alle imprese di assicurazione, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni contesta quelle clausole che stabiliscono il termine entro cui l’impresa si riserva di valutare i postumi permanenti dell’invalidità derivante dalla malattia o dall’infortunio prevedendo, in caso di morte dell’assicurato per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità e prima del decorrere del termine, la non trasmissibilità agli eredi del diritto all’indennizzo.
Le clausole prevedono la non trasmissibilità dell’indennizzo sulla base della mancata stabilizzazione dei postumi, non essendo ancora trascorsi i termini che la compagna si è assegnata per svolgere il relativo accertamento medico-legale. Ebbene, a detta dell’Ivass, le clausole determinano uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a danno dell’assicurato e dei suoi eredi, prevedendo un impegno a fronte del quale la prestazione dell’impresa risulta subordinata a una condizione la cui realizzazione dipende solo dalla volontà dell’impresa stessa ovvero dallo svolgimento dell’accertamento medico-legale entro i termini, in genere assai ampi previsti dal contratto.