Agcom ha sanzionato Meta con 103mila euro per il rifiuto di fornire dati sui contenuti sessisti di “Mia moglie”. Al centro del caso, le richieste dell’Autorità, la replica della piattaforma e il quadro normativo europeo.

L’Agcom ha sanzionato Meta Platforms Ireland Limited con una multa di 103.291 euro per non aver fornito le informazioni richieste sul gruppo Facebook “Mia moglie”. L’autorità italiana aveva chiesto quei dati per svolgere verifiche sulla protezione dei minori.

La community, con oltre 32mila iscritti, era stata usata per condividere immagini di donne pubblicate senza consenso e accompagnate da commenti umilianti e degradanti. Meta ha chiuso il gruppo il 20 agosto 2025, per violazione delle proprie regole contro lo sfruttamento sessuale degli adulti. Sulla vicenda indagava anche la Polizia postale, nell’ambito di un’attività distinta da quella amministrativa dell’Agcom.

La richiesta sui contenuti di “Mia moglie”

Il 27 novembre 2025 la Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali dell’Agcom, l’autorità che regola le comunicazioni in Italia, ha chiesto a Meta di inviare entro il 15 dicembre le informazioni utili sulla pagina. La richiesta riguardava anche contenuti e screenshot, se ancora disponibili, con particolare attenzione a immagini, video e collegamenti ipertestuali.

Per l’intervento, l’Agcom ha richiamato l’articolo 13-bis del decreto Caivano. La norma vieta ai minori l’accesso a contenuti pornografici e prevede controlli sull’età da parte dei gestori interessati; all’Agcom spetta vigilare sull’applicazione delle disposizioni. Nel caso del gruppo, l’autorità intendeva accertare se contenuti pornografici veicolati sulla piattaforma fossero stati accessibili anche a minorenni. Le segnalazioni sulle immagini diffuse senza consenso e sui commenti sessisti costituivano il contesto delle verifiche.

Il diniego di Meta e la replica dell’Agcom

Il 18 dicembre 2025 Meta ha confermato di aver rimosso il gruppo e ha dichiarato di essere in contatto con la Polizia postale. Ha però sostenuto che l’articolo 13-bis si applicasse ai prestatori che diffondono contenuti pornografici e che Meta Ireland non rientrasse in questa categoria, perché Facebook vieta agli utenti di pubblicarli. La società ha richiamato anche gli obblighi di riservatezza e sicurezza dei dati personali, affermando di non poterli comunicare in assenza di una base giuridica valida.

Meta ha contestato anche la competenza dell’Agcom. Secondo la società, la vigilanza sulle violazioni degli obblighi del Digital Services Act (DSA), il regolamento europeo sui servizi digitali, spettava alla Commissione europea e al coordinatore dei servizi digitali del Paese in cui ha sede, l’Irlanda. Meta ha chiesto al Tar del Lazio di annullare la richiesta dell’autorità. Nel frattempo, il procedimento sanzionatorio è proseguito.

L’Agcom ha respinto le obiezioni. Nella sua ricostruzione, quando un’autorità nazionale competente emette un ordine fondato sul diritto applicabile, le piattaforme devono fornire informazioni specifiche su destinatari o contenuti. L’autorità ha inoltre distinto i compiti della Polizia postale, orientati alla repressione penale, dalla propria attività amministrativa, che tutela interessi collettivi come la sicurezza degli utenti e la protezione dei minori.

DSA, DMA e portata della sanzione

Il DSA disciplina gli obblighi delle piattaforme e assegna poteri di vigilanza alle autorità europee e nazionali secondo competenze definite. Per la richiesta a Meta, l’Agcom ha fatto riferimento al quadro nazionale applicabile e alle funzioni che la legge le affida. Il Digital Markets Act (DMA) regola invece i grandi servizi digitali designati come gatekeeper e le pratiche in grado di limitare la concorrenza.

L’Agcom ha giudicato di gravità elevata il mancato invio dei dati, poiché ha impedito all’autorità di svolgere le proprie funzioni di vigilanza e sanzione in un ambito legato alla tutela dei minori. Secondo il provvedimento, 103.291 euro è l’importo massimo applicabile per la violazione contestata. Il caso riguarda la collaborazione informativa tra una piattaforma e un’autorità amministrativa nazionale: le richieste devono essere legittime, specifiche e fondate sulla legge, e le piattaforme sono tenute a rispondervi.

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