L’impostazione normativa aggiornata consente una maggiore semplicità procedurale e un’attenzione particolare al rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro e degli obblighi di contribuzione previdenziale. Degna di nota è anche l’eliminazione del vincolo di provenienza europea per gran parte dei beni strumentali, eccezion fatta per i moduli fotovoltaici ad alta efficienza. La nuova disciplina dell’iperammortamento si configura come uno strumento che punta a incentivare investimenti concreti e di lunga durata, sostenendo innovazione e modernizzazione tecnologica.
Cos’è l’Iperammortamento 2026: definizione, funzionamento e differenze rispetto ai precedenti incentivi
L’iperammortamento 2026 consiste in una maggiorazione extracontabile del costo fiscale di beni materiali e immateriali nuovi, funzionale all’automazione e trasformazione digitale secondo i canoni dell’Industria 4.0. Il meccanismo incentiva le imprese consentendo loro di dedurre una quota superiore al valore effettivo degli investimenti effettuati, agevolando così gli ammortamenti e riducendo la base imponibile sulle imposte dirette (IRES/IRPEF).
Rispetto al credito d’imposta, che prevedeva una detrazione diretta e dilazionata dell’onere fiscale tramite compensazione nel modello F24, l’attuale modello agevolativo permette un impatto immediato e stabile sulla dichiarazione dei redditi, rendendo il beneficio facilmente pianificabile nel tempo. La nuova disciplina abbandona, inoltre, le complessità legate agli obblighi “green” previsti dalla Transizione 5.0, offrendo un accesso semplificato e più flessibile anche per gli investimenti che non prevedono specifici risparmi energetici certificati.
L’iperammortamento 2026 rappresenta pertanto un ritorno a uno strumento fiscale classico, ma aggiornato alle esigenze di digitalizzazione diffusa, integrando la deduzione sia per i beni materiali sia per le soluzioni software e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
Aliquote e criteri di applicazione: scaglioni, benefici fiscali e calcoli pratici
Le aliquote di maggiorazione previste dalla nuova disciplina variano secondo la fascia di investimento:
- 180% di maggiorazione per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro
- 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro
La base di calcolo tiene conto di tutti gli oneri accessori funzionali all’attività produttiva, inclusi installazione, integrazione e collaudo. Il beneficio riguarda le sole imposte dirette (escluse IRAP) e può essere fruito anche in caso di leasing finanziario, in cui rileva il costo sostenuto dal locatore al netto degli interessi.
| Esempio pratico | |
| Investimento | € 200.000 |
| Maggiorazione applicata | 180% |
| Base deducibile (totale) | € 560.000 |
| Risparmio IRES (24%) | € 86.400 |
Tra i vantaggi si evidenzia la possibilità di spalmare la deduzione lungo tutta la vita utile del bene, così da sostenere anche investimenti articolati su più esercizi e mantenere la competitività fiscale dell’impresa per tutto il periodo di ammortamento.
Beni agevolabili e tecnologie 4.0: cosa rientra nell’incentivo
L’iniziativa valorizza gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali rispondenti ai requisiti dell’Industria 4.0, come aggiornato dagli Allegati IV e V della legge di Bilancio 2026. I beni idonei a beneficiare dell’iperammortamento sono riconducibili a queste categorie:
- Macchinari, robot industriali e impianti controllati da sistemi computerizzati o sensori avanzati
- Sistemi di automazione e dispositivi per la qualità e la sostenibilità produttiva
- Dispositivi per la sicurezza, l’ergonomia e l’interazione uomo-macchina
- Infrastrutture digitali, connessioni industriali (5G, Wi-Fi6/7), soluzioni di cybersecurity OT/IT
- Software integrati nella supply chain, MES, piattaforme digitali per simulazione/gestione produzione, gestione magazzino WMS, digital twin, intelligenza artificiale, sistemi di monitoraggio e tracciabilità
Rientrano anche impianti per l’autoproduzione di energia per autoconsumo, inclusi i sistemi di accumulo e impianti fotovoltaici con requisiti specifici di efficienza e provenienza (moduli ad alta efficienza prodotti in Unione Europea). Sono escluse invece le dotazioni hardware e software generiche non integrate nei processi produttivi (es. PC da ufficio, tablet), i beni usati e non interconnessi.
Soggetti beneficiari, requisiti e condizioni di accesso
L’<b’agevolazione è destinata a tutte le imprese residenti in Italia che siano titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla dimensione. Le uniche esclusioni riguardano le imprese agricole con reddito catastale, i contribuenti in regime forfettario, e le imprese prive di continuità aziendale (in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali), nonché soggetti destinatari di sanzioni interdittive secondo il D.Lgs. 231/2001.
Tra i requisiti imprescindibili per accedere si annoverano:
- Regolarità nei versamenti contributivi e assistenziali (DURC regolare)
- Rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro
- Investimenti destinati a strutture produttive situate sul territorio nazionale
Per i beni strumentali oggetto di leasing finanziario, la deduzione spetta alla società utilizzatrice. L’accesso automatico in presenza di tutti i requisiti non esime dalla necessità di produrre la documentazione richiesta dalla normativa per confermare la spettanza del beneficio.
Procedura operativa: iter, documentazione e modalità di richiesta della misura
L’iter previsto per accedere al beneficio è scandito da una serie di comunicazioni telematiche attraverso la piattaforma predisposta dal GSE (Gestore dei servizi energetici), sulla base di modelli standardizzati approvati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il percorso prevede le seguenti fasi:
- Comunicazione preventiva contenente i dati anagrafici dell’impresa e le caratteristiche dell’investimento programmato
- Comunicazione di conferma (entro 60 giorni dalla ricezione della risposta positiva del GSE), attestante l’effettuazione di un acconto pari almeno al 20% del costo totale
- Comunicazione di completamento da trasmettere al termine dell’investimento realizzato (entro il 15 novembre 2028)
Fra i documenti necessari figurano:
- Perizia tecnica asseverata attestante requisiti e interconnessione (autodichiarazione per investimenti inferiori a 300.000 euro)
- Certificazione contabile del revisore legale relativa all’effettivo sostenimento delle spese
- Certificati di origine, se richiesti dalla normativa comunitaria
L’eventuale mancato rispetto di termini e modalità dichiarate comporta la decadenza dall’agevolazione. I decreti attuativi precisano ulteriormente le modalità di controllo, i modelli e le procedure applicative.
Cumulabilità, limiti e gestione degli investimenti supportati
La disciplina del beneficio prevede cumulabilità con ulteriori incentivi finanziati con risorse nazionali e comunitarie – come bandi regionali, fondi europei o altri strumenti di supporto – a patto che non siano finanziate le stesse quote di costo. La base di calcolo dell’incentivo viene dunque individuata al netto di qualsiasi contributo pubblico già riconosciuto in relazione agli stessi investimenti, evitando così doppi finanziamenti.
Non è consentito cumulo con credito d’imposta “Transizione 4.0” caso per caso; l’impresa deve pertanto effettuare una scelta tra le misure disponibili sulla base della data di investimento e delle regole transitorie applicabili.
Nel caso di vendita o dismissione del bene durante il periodo di fruizione del beneficio, la fruizione delle quote residue non decade se il bene viene sostituito con altri aventi caratteristiche analoghe o superiori, mentre se il costo dell’investimento sostitutivo è inferiore si prosegue con la deduzione nei limiti di quest’ultimo.










