Una PEC rimasta senza risposta può incidere sui termini per impugnare il diniego di un condono. La decisione del TAR chiarisce competenze e scadenze, ma per riaprire la strada al ricorso serve documentare con cura ogni passaggio.

Il TAR Sicilia, sezione di Catania, con la sentenza n. 2656/2026 ha ordinato a un Comune di pronunciarsi entro 90 giorni su una domanda di condono rimasta senza risposta. Il proprietario aveva inviato una PEC di sollecito il 24 febbraio 2026. Per il giudice, quella comunicazione documentava il suo persistente interesse a ottenere una decisione, anche dopo il decorso del termine annuale per ricorrere contro il silenzio.

La ricevuta PEC attesta l’invio e la consegna al destinatario indicato. La sentenza offre indicazioni sul silenzio relativo a una pratica edilizia e sui termini del ricorso.

PEC e silenzio: la decisione del TAR

La sentenza n. 2656/2026 riguarda una domanda di condono edilizio sulla quale il Comune non aveva adottato un provvedimento conclusivo. Il proprietario aveva sollecitato formalmente l’amministrazione via PEC; dopo essere rimasto senza risposta, si era rivolto al TAR chiedendo di accertare l’inerzia e di ordinare all’ente di provvedere.

Il riferimento processuale è l’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 104/2010, cioè il Codice del processo amministrativo. La norma permette di agire contro il silenzio finché l’inadempimento perdura e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine previsto per concludere il procedimento.

Nella decisione, il TAR ha seguito l’orientamento secondo cui il decorso dell’anno può far presumere che sia venuto meno l’interesse a ottenere una risposta. Un sollecito successivo, però, può documentare la persistenza di quell’interesse. È su questo elemento che il giudice ha fondato la propria valutazione nel caso esaminato.

La giurisprudenza non segue un orientamento uniforme: altri giudici hanno adottato un’interpretazione più restrittiva e hanno escluso che un nuovo sollecito sia sufficiente a superare il termine annuale. Il TAR di Catania ha ordinato al Comune di decidere sulla domanda.

Condono fiscale ed edilizio: termini e competenze

Per il condono edilizio, il termine per ricorrere contro il silenzio varia in base alla disciplina applicabile alla domanda e al tipo di inerzia. Nel caso del condono previsto dalla legge n. 47/1985, l’articolo 35, comma 18, stabilisce un termine di 24 mesi collegato alla definizione della pratica. Il rinvio contenuto nell’articolo 32, comma 25, del decreto-legge n. 269/2003 estende questa disposizione al cosiddetto terzo condono.

La formazione del silenzio-assenso richiede anche che la domanda sia completa e che ricorrano gli altri presupposti previsti dalla disciplina, compresi gli adempimenti dovuti. Per valutare la pratica occorre quindi considerare il termine previsto e lo stato della documentazione presentata.

Le controversie tributarie spettano alla giustizia tributaria. In caso di diniego espresso, il termine per valutare l’impugnazione decorre dalla notificazione; per gli atti impugnabili può trovare applicazione quello di 60 giorni previsto dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 546/1992.

Un’ipotesi diversa è il silenzio su una richiesta di rimborso. La stessa norma consente di impugnarlo dopo 90 giorni dalla domanda, entro i limiti temporali legati alla prescrizione del diritto. Per individuare la scadenza occorre dunque partire dalla procedura concreta e dall’atto ricevuto.

Prima di valutare un ricorso vanno identificati l’atto, la procedura e il giudice competente. Nelle pratiche edilizie si verifica se vi sia silenzio-inadempimento oppure un silenzio cui la legge attribuisce effetti specifici. In materia fiscale, invece, occorre distinguere tra diniego, cartella o altro atto impugnabile e silenzio-rifiuto. In alcune procedure di condono fiscale, una cartella può costituire il diniego implicito; il termine per contestarla può quindi decorrere anche senza una risposta formale.

Che cosa documentare prima del ricorso

Per ricostruire la posizione, oltre alle ricevute PEC di accettazione e consegna, vanno verificati la completezza e la tempestività dell’istanza e l’ufficio a cui è stata inviata. Una richiesta circostanziata richiama la domanda originaria, la data di presentazione, il procedimento, gli eventuali atti già ricevuti e ciò che si chiede all’amministrazione. L’indirizzo da utilizzare è quello ufficiale dell’ente o dell’ufficio competente.

In particolare, è utile raccogliere:

  • la domanda originaria, con gli allegati trasmessi;
  • le ricevute PEC di accettazione e consegna, complete di date e destinatario;
  • le eventuali richieste di integrazione, i pagamenti e le risposte già ricevute;
  • l’atto da impugnare, se presente, e la data della sua notifica;
  • la norma applicabile, il termine previsto e l’individuazione del giudice competente.

La sequenza degli atti serve a calcolare la scadenza tenendo distinti il termine per concludere la pratica e quello per presentare ricorso. Nei casi prossimi alla decadenza, una valutazione professionale aiuta a ricostruire i termini e la procedura da seguire. La PEC documenta invio e consegna; gli effetti sul ricorso dipendono dal tipo di condono e dalla procedura applicabile.

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